giovedì 15 ottobre 2009

L'ultima delibera consiliare con cui si pagavano le spese legali all'ex sindaco Parisi

È disponibile in rete all'indirizzo www.comune.sanlazzaro.bo.it/binary/comune_san_lazzaro/delibere/DELC00000412006-1.doc

e la pubblichiamo qua di seguito:

 

COMUNE DI S. LAZZARO DI SAVENA

Provincia di Bologna

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

ATTO N. 41  del 27.06.2006                                      COPIA

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL T.U. 267/00 PER RIFUSIONE SPESE LEGALI, CAUSA AGRIPOLIS A EX AMMINISTRATORE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO.

 

 

Il giorno 27 del mese 06 dell'anno 2006 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio Comunale.

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 16 consiglieri:


BALLOTTA ROBERTA                            P

BERNARDI BARBARA                            A

LUNGARELLA RAFFAELE                     P

CONTI ISABELLA                                   P

FUSAI CORRADO                                   P

MELOTTI PATRIZIA                               P

MINARELLI VALERIO                            P

SANGIORGI ELISA                                 P

SCHIAVINA CLAUDIO                          P

DI SALVO ANTONIETTA                       P

MENGOLI GIULIANO                            P

CAVALLARO MICHELE                         P

OTTAVI MAURO                                     A

D'ALESSANDRO ANDREA                    P

GOVONI LUCA                                       A

MAURIZZI OMER                                    P

NOACCO ALDO                                     P

BAGNI GIAMPIERO                                P

VANNELLI ARNALDO                           A

MACCIANTELLI MARCO                      P

RAISI VIVIANA GIUSEPPINA               A


 

Sono presenti gli Assessori Calzolari Guido , Baldacci Maria Cristina , Archetti Giorgio

 

Assiste il  SEGRETARIO GENERALE dr.ssaDRAGO SANTA  che provvede alla redazione del presente verbale.

 

Il presidente, SANGIORGI ELISA riconosciuta legale l'adunanza nomina quali scrutatori FUSAI CORRADO , MAURIZZI OMER , MINARELLI VALERIO e invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.


IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue:

 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE

21/02/2006                                                                               Il Responsabile del Servizio

                                                                                                 DELLI GIULIETTA

 

  In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE

Addì 08/06/2006                                                                      IL Responsabile del Servizio

                                                                                                 BARBIERI ANNA

 

 

Premesso:

-         che a seguito  della sentenza della corte d' Appello di Bologna del 26 ottobre 2000, causa penale Agripolis, restava pendente il giudizio a carico di alcuni degli amministratori coinvolti, rappresentanti degli Enti costituenti il consorzio, e fra questi un ex amministratore del Comune di San Lazzaro, rispetto al quale la sentenza disponeva - punto 7) del dispositivo - il rinvio a giudizio in relazione all'addebito del capo di imputazione "b)".

-         che anche quest'ultimo giudizio ha trovato conclusione con  la sentenza predibattimentale del Tribunale penale di Bologna emessa in data 27/07/2004 la quale assolve per derubricazione del reato l'ex amministratore coinvolto;

 

Vista la richiesta di rimborso delle spese legali presentate a questa Amministrazione da parte dell'ex amministratore citato unitamente alla nota del proprio legale avv. Franco Oliva pervenuto in data 22/12/2005 per l'importo di € 37.093,32 comprensivo di spese generali, IVA e CPA;

 

Evidenziato che l'assunzione del patrocinio legale a carico dell'Ente nelle fattispecie di responsabilità penale degli Amministratori per fatti o atti compiuti durante il loro mandato, trova riscontro e fondamento nelle pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti (in tal senso: CdS sez. V, 20 maggio 1994 n.498; CdS sez. V, 14 aprile 2000 n.2242; CdC Sez. Riunite n.501 del 18.06/1986) ove si afferma il principio della rimborsabilità da parte degli Enti Locali delle spese legali di difesa sostenute dai propri amministratori per procedimenti penali elevati a loro carico e conclusisi con l'assoluzione con formula piena, fatta salva la condizione che gli amministratori non abbiano agito in conflitto di interesse con l'Ente stesso;

 

Si rilevano taluni elementi di dubbio circa la possibilità per l'Ente di farsi legittimamente carico delle spese di difesa sostenute dall'ex amministratore; in particolare concernono l'assimilabilità del proscioglimento in rito intervenuta in sede di sentenza predibattimentale, con le formule assolutorie di merito che per  giurisprudenza consolidata consentono il risarcimento delle spese di difesa;

 

Si è provveduto pertanto ad acquisire uno specifico parere legale dell'Avvocatura provinciale presso la Provincia di Bologna, rilasciato in data 06/02/2006 e conservato agli atti; il parere dell'avvocatura provinciale risolve positivamente le riserve emerse puntualizzando come la fattispecie assolutoria per derubricazione del reato, oltre ad avere impedito al giudice di procedere nell'esame del merito – ex art.129 c.p.p. – si qualifica anche come decisione indisponibile all'imputato, impedendo allo stesso di addivenire alla pronuncia di merito;

 

Richiamato in proposito il CCNL del personale del Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali in data 14.09.2000 che stabilisce all'art. 28 (Patrocinio Legale) che "l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento";

 

Considerato che l'indirizzo giurisprudenziale della Corte dei Conti (in tal senso CdC Sez. Riunite n.501 del 18.06/1986) consente, in assenza di disposizioni normative specifiche, di applicare in via analogica agli amministratori coinvolti in giudizi penali o civili, il principio del rimborso delle spese legali previsto nel suddetto CCNL;

 

Evidenziato che l'ex amministratore nella succitata nota ha esplicitamente richiesto che il rimborso della somma per le spese legali sostenute nel procedimento di cui all'oggetto, venga accreditata direttamente al legale difensore;

 

Dato atto che relativamente alle tariffe applicate per l'attività prestata, il legale difensore ha prodotto unitamente alla propria nota, altra nota di pari importo relativa a posizione analoga nello stesso procedimento, opinata come congrua dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 13/7/2005, la quale può ritenersi sufficiente a verificare la giusta applicazione delle tariffe legali, oltre che ad evitare all'Ente l'onere degli ulteriori costi di opinamento;

 

Considerato quindi di potere procedere all'effettivo pagamento delle predette spese legali, secondo le modalità indicate nella suddetta richiesta di rimborso;

 

Considerato inoltre:

- che ricorrono le condizioni previste dall'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla riconoscibilità della legittimità del debito fuori bilancio in quanto derivato da sentenza esecutiva;

 

- che il debito è stato finanziato con apposita variazione di bilancio, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 40 nella seduta del 13/06/06;

 

Sentita la 1^ commissione consiliare competente nella seduta del 19/06/2006;

Visto il Testo Unico DLgs. n. 267 del 2000;

DELIBERA

1.      per i motivi di cui in premessa, di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del T.U. 267/2000, le spese legali sostenute dall'ex amministratore del Comune di San Lazzaro coinvolto nel procedimento penale c.d. Agripolis, quantificate in complessivi euro  37.093,32;

2.      di dare atto che la somma trova copertura nell'intervento 1028 – 1/4 "rimborso spese di lite causa Agripolis" del bilancio in corso.

 

La Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione.

 

Votazione palese mediante strumento elettronico.

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 15 (DS, Uniti x S.Lazzaro, Rif.Com., F.I., e il Sindaco)

Voti contrari alla proposta: n. //

Si sono astenuti i Consiglieri: n. 1 (S.Lazar-Lega Nord)

 

La proposta è accolta.

 

Indi, stante l'urgenza la presente deliberazione, col voto unanime favorevole dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

 

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